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Divorzio nazionale e internazionale in Italia.

La legge applicabile al divorzio e alla separazione personale internazionale in Italia.

Lo Studio legale internazionale LegalGB Law Firm, nell’ambito geografico della propria attività abbraccia i seguenti Stati: Italia, Ucraina, Spagna, Albania, Tunisia, Romania, Germania, Egitto e Montenegro,

nelle seguenti modalità di esercizio della professione legale:

attività diretta nei Paesi ove si è abilitati d’origine: Italia e Spagna. Per abilitazione d’origine si intende aver ottenuto direttamente dallo Stato l’abilitazione professionale tramite pratica, esami e concorsi.

Per riconoscimento diretto: l’Ucraina. Per riconoscimento si intende che una abilitazione ottenuta da altro Stato è riconosciuta in nuovo Paese. Per LegalGB Law Firm, l’Ucraina ha riconosciuto l’abilitazione italiana.

Con facoltà di esercizio della professione forense ai sensi direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, n. 77/249/CEE: tutti i Paesi comunitari;

tramite delegati abilitati nei seguenti Paesi: Tunisia, Albania, Egitto e Montenegro.

Ciò esposto, in tema di geografia di esercizio forense di questo Studio legale internazionale, appare evidente che spesso una separazione o un divorzio da doversi celebrare in Italia, è più vantaggioso per le parti, se celebrato col rito e con la legge di un altro Stato. Un caso su tutti può essere quello dei matrimoni misti Italia/Ucraina o Italia/Spagna, ecc. ecc., i quali, a risparmio di tempo e risorse anche economiche, potrebbero essere risolti con la legge di uno Stato che prevede il divorzio diretto, senza passare per lo snervante periodo del “purgatorio” della separazione.


Il divorzio internazionale in Italia.

Un giudice italiano può applicare la legge straniera per un divorzio a determinate condizioni per il divorzio internazionale in Italia.  È il Regolamento UE n. 1259/2010, che riguarda il divorzio internazionale in Italia. 

La legge applicabile al divorzio e alla separazione personale internazionale in Italia.

I coniugi, se ambo residenti in Italia, possono scegliere la legge di un Paese di cui uno ha la cittadinanza, esempio Ucraina o Spagna; il paese dell'ultima residenza comune o il paese della residenza attuale. In assenza di scelta, si applica la legge dell'ultima residenza comune o, in subordine, la legge del paese di cittadinanza; se nessuna di queste opzioni è applicabile o la legge straniera non prevede il divorzio, il giudice applicherà la legge italiana.

Casi in cui il giudice italiano può applicare la legge straniera nel divorzio internazionale in Italia.

La prima è la scelta dei coniugi del divorzio internazionale in Italia. I coniugi, residenti in Italia, possono scegliere la legge di un paese diverso (es. paese di cittadinanza o residenza) per il loro divorzio, come previsto dal Regolamento UE.

Oppure, applicazione automatica del divorzio internazionale in Italia. Se i coniugi non hanno il scelto divorzio internazionale in Italia, il giudice applica la legge dello Stato in cui hanno avuto l'ultima residenza abituale.

In alternativa, la legge del paese di cui i coniugi hanno la cittadinanza al momento dell'avvio del procedimento.

Eccezioni e condizioni aggiuntive del divorzio internazionale in Italia.

L'unica eccezione è se la legge straniera non prevede il divorzio. Questa ristrettezza è riservata solo ai cittadini delle Filippine e dello Stato Pontificio.

Se la legge straniera applicabile non contempli l'istituto del divorzio o della separazione, si applica la legge italiana.

Clausola di ordine pubblico nel divorzio internazionale in Italia.

Una sentenza straniera non viene riconosciuta in Italia se produce effetti contrari all'ordine pubblico italiano.

Divorzio senza separazione nel divorzio internazionale in Italia.

Un giudice italiano può applicare una legge straniera che permette il divorzio senza separazione, anche se la legge italiana richiederebbe una fase di separazione. Per le coppie con elementi di internazionalità, è possibile scegliere di applicare una legge straniera che non preveda la separazione, come nel caso dei cittadini ucraini o spagnoli, tramite un accordo o secondo le regole di derivazione comunitaria (Regolamento Roma III).

Nello specifico, il Regolamento UE 1259/2010 (cd Roma III) all’art. 5, prevede che i coniugi possono concordare la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, purché si tratti di una delle seguenti leggi:

la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo;

o la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo;

o la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo;

o la legge del foro.

Come, poi, precisato all’art. 4, le norme sul conflitto tra leggi contenute nel regolamento sono universali, quindi la legge designata dal regolamento Roma III si applica anche nell’ipotesi in cui non sia quella di uno Stato membro dell’Unione Europea partecipante, ad esempio l’Ucraina. Quindi, i coniugi possono scegliere (alle condizioni sopra indicate), anche la legge di uno Stato non appartenente all’Unione Europea. Presupposto, però, è che il rapporto matrimoniale abbia carattere di “internazionalità” in quanto il regolamento Roma III trova applicazione in quelle circostanze in cui sussista un conflitto di leggi e, in particolare, in quelle procedure di divorzio o separazione personale riguardanti coniugi con cittadinanze diverse o che vivono in un paese diverso da quello di cui hanno la cittadinanza o entrambe le condizioni contemporaneamente.

In caso di disaccordo tra le parti, si applica l’art. 8 del regolamento 1259/2010, che indica come applicabile la legge di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giudiziaria, o, in mancanza la legge dello stato di ultima residenza abituale dei coniugi, se non è trascorso più di un anno dalla cessazione della convivenza al momento dell’azione giudiziale e purché uno di essi vi risieda ancora al momento della proposizione della domanda, o in mancanza la legge dello stato di cui i coniugi sono cittadini quando è avviato il procedimento; in mancanza, la legge dello stato in cui è adita l’autorità giudiziaria. Se la legge applicabile in virtù di tale norma non richiede la separazione il Giudice italiano potrà pronunciare il divorzio della coppia “internazionale” in assenza di previa separazione personale dei coniugi.

Approfondimenti:

Divorziare in Ucraina. Tutela globale nella procedura di separazione e procedura divorzio in Ucraina. Sentenza di divorzio in Ucraina e trascrizione in Italia ed estero.

Il divorzio in Spagna, consulenza e assistenza legale in Spagna. Consulenza e assistenza legale nel divorzio in Spagna.


Lo Studio Legale Internazionale LegalGB Law Firm è nella condizione di assistere sull’intero territorio italiano chiunque necessita di tali servizi di assistenza e consulenza legale. 

In ogni caso di specie è consigliabile una consulenza approfondita, poiché sul discorso in esame, vi è giurisprudenza ondivaga dei tribunali territoriali. 

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