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Sottrazione internazionale dei figli minori in Spagna, Italia, Albania e Ucraina.

 

Lo Studio legale internazionale LegalGB Law Firm, per la Spagna, l'Italia, l'Albania e l'Ucraina, assiste nei casi di sottrazione internazionale e rapimento dei figli minori trattenuti contro la volontà dell'altro genitore all'estero.

 

Indice:

premessa, sulla sottrazione internazionale di minore;

i rimedi permessi dalla legge, contro la sottrazione internazionale di minore;

procedura nella sottrazione internazionale di minori in Spagna;

recupero figli minori contesi, sottratti e trattenuti illecitamente in Spagna, Italia, Albania e Ucraina: Convenzione dell'Aja del 1980.

 

Premessa.

 La questione inerente la sottrazione interazionale di minori è grave, difficile e osteggiata negli Stati ove il minore è richiesto, inutile è negarlo. Questo non significa che un genitore disperato debba a priori rinunciare alle azioni permesse dall'ordinamento giuridico internazionale, ma, allo stesso tempo, è necessario comprendere sin da subito qual è il panorama con cui ci si andrà a confrontare, onde non trasformare le illusioni in pesanti delusioni. Troppo spesso questo Studio viene contattato da parti coinvolte in determinati problemi sia direttamente (genitori e parenti) o indirettamente (studi legali, enti di assistenza, associazioni e simili), che legge alla mano, hanno la certezza matematica della quasi immediata soluzione della procedura. Ci preme dirlo: non è così! Se uno Stato è forte dal punto di vista di diritto e tutela i propri cittadini, tanto con la costituzione vigente che con i fondamenti del codice penale. I richiami a casi risolti in altri Stati, anche limitrofi, sono destituiti di ogni fondamento. Sarebbe come affermare che la giurisprudenza di uno Stato indipendente ha effetti in altri.

 

Ad oggi, la strada consigliata da questo Studio è di rivolgersi ad esperti "veri" sia di diritto internazionale che integrato negli Stati in cui opera, prima di dar seguito ad azioni "frettolose e dilettantesche", che spesso risultano controproducenti.

Lo Studio legale internazionale LegalGB Law Firm, nell’ambito geografico della propria attività abbraccia i seguenti Stati: in primis  Italia, Ucraina; con desk Albania e Spagna e con delegati Tunisia, Romania, Germania, Egitto e Montenegro, nelle seguenti modalità di esercizio della professione legale:

attività diretta nei Paesi ove si è abilitati d’origine o per riconoscimento diretto: Ucraina, Italia e Spagna. Per abilitazione d’origine (Italia e Spagna) si intende aver ottenuto direttamente dallo Stato l’abilitazione professionale tramite pratica, esami e concorsi. Per riconoscimento diretto (Ucraina), si intende che una abilitazione ottenuta da altro Stato è riconosciuta in nuovo Paese. Per LegalGB Law Firm, l’Ucraina ha riconosciuto l’abilitazione diretta in Ucraina.

Con facoltà di esercizio della professione forense ai sensi direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, n. 77/249/CEE: tutti i Paesi comunitari; 

tramite delegati abilitati nei seguenti Paesi: Tunisia, Albania, Egitto e Montenegro.

"Non ci occupiamo di tanti Stati e ordinamenti giuridici, ma solo di quelli che conosciamo approfonditamente e soprattutto professionalmente!"

Il preambolo che precede ha la finalità di far comprendere che quanto in discorso richiede che determinate prestazioni siano elargite esclusivamente da professionisti adeguati e che conoscono il panorama in cui operano. Non è possibile improvvisare un ordinamento statale. Per questo LegalGB Law Firm, quale studio legale internazionale, opera esclusivamente in ordinamenti su cui ha una competenza certificata. Pertanto, dette procedure impongono un impegno economico non enorme, comunque importante e non alla portata di tutti. Non sono previsti aiuti statali per i servizi inerenti la sottrazione internazionale di minori. Inoltre, la pratica impone di procacciarsi un quantitativo di documentazione e certificati ufficiali tanto nello Stato di provenienza che in quello di permanenza del minore non indifferente e costringe gli incaricati di seguire il procedimento con continui spostamenti verso zone anche remote di questo enorme Stato.

 Per chi non comprende, non vuole o può accettare queste dinamiche, ci spiace dirlo, la realtà è questa.

 

Lo Studio è a disposizione per la consulenza ed assistenza legale in merito alla sottrazione internazionale di minori in Spagna, per tutelare l'assistito in ogni azione a tutela propria e del minore, tanto nello Stato di provenienza che in Ucraina, Spagna, Italia e Albania.

I rimedi permessi dalla legge contro la sottrazione internazionale di minore.

 1) formalizzare denuncia avanti le autorità incaricate di riceverne, quali ad esempio: polizia, autorità consolare o polizia locale. Lo Studio consiglia di sporgere denuncia anche avanti le autorità della Spagna;

2) rivolgersi al ministero della Giustizia - Autorità centrale e  formalizzare l'istanza di sottrazione ai sensi e per gli effetti della Convenzione dell'Aja del 1980. Si badi bene, la comunicazione di sottrazione al ministero competente è l'unico atto in cui la parte offesa ha la possibilità di indicare fatti e circostanze che dovranno essere provate nel successivo giudizio. Pertanto un ricorso incompleto può pregiudicare il successivo iter. In caso di difficoltà lo Studio può offrire consulenza e redigere gli atti necessari;

3) munire gli atti e documenti, ove necessario, di postille dell'AIA;

4) far pervenire il tutto allo Studio, unitamente ad una procura che provvederà lo Studio di inviare, da sottoscrivere con firma autentica in comune o notaio e munita successivamente di postille dell'AIA. Per l'invio servirsi di corrieri internazionali;

5) lo Studio si attiverà tanto in ambito diplomatico/consolare che con intervento al ministero della Giustizia della Spagna per velocizzare il caso. Infatti, data la mole di pratiche in tal senso spesso l'iter risulta lento presso le Autorità dell'Spagna;

6) intervento dello Studio finalizzato a rintracciare il minore e tentare un primo contatto volto ad un accordo anche extragiudiziale;

7) in caso di fallimento di accordo extragiudiziale per il rimpatrio dei figli e minori sottratti dall'estero in Spagna: ricorso alle autorità della Spagna.

 

​Procedura nella sottrazione internazionale di minori in Spagna, Ucraina, Albania e Italia.

La fase istruttoria nello Stato di provenienza.

 Dato che la Spagna, Ucraina, Albania e Italia hanno aderito alla Convenzione dell’Aia del 1980. Il soggetto che lamenta la sottrazione deve contattare quanto prima l'autorità centrale dello Stato ove è avvenuta la sottrazione del minore, per avviare la procedura in Spagna, Ucraina, Italia o Albania, dove il figlio è stato condotto.

Immediatamente dopo il primo contatto, la segreteria dell’autorità centrale dello Stato ove è avvenuta la sottrazione del minore fornisce i moduli da compilare e le relative istruzioni.

Il soggetto che lamenta la sottrazione deve fornire i documenti per identificare il minore (certificati anagrafici, fotografie, eccetera), per chiarire il suo rapporto con il minore (ad esempio, il provvedimento giudiziario che stabilisce il regime di affidamento) e per provare l’effettiva residenza abituale del minore nello Stato di provenienza, ad esempio in America o Italia (ad esempio l’attestato di frequenza alla scuola che il minore frequentava prima della sottrazione, l’attestato del medico pediatra che comprovi la continuità della presa in carico sanitaria).

 

Il soggetto che lamenta la sottrazione deve anche indicare, ove ne sia a conoscenza, l’indirizzo in Spagna, Italia, Ucraina o Albania ecc. ecc., presso cui potrebbe trovarsi il minore e il nome delle persone che potrebbero essere in qualche maniera coinvolte nella sottrazione.

Ricevuti i moduli compilati con tutti i documenti necessari tradotti nella lingua dello Stato reclamante il minore, l’autorità centrale dello Stato di provenienza, esamina preliminarmente la sussistenza dei requisiti della domanda e, se la valutazione è positiva, invia l’istanza all’autorità centrale dell'Spagna in cui si trova il minore sottratto.

La fase istruttoria in Spagna, Italia, Ucraina o Albania.

L’autorità centrale dello Stato che detiene il minore, attiva le ricerche per la localizzazione del bambino sottratto e ne comunica il risultato all’autorità centrale dello Stato reclamante ove è avvenuta la sottrazione del minore, insieme al resoconto delle dichiarazioni del genitore sottrattore. Sempre in questa prima fase, l’autorità centrale incoraggia la composizione amichevole del contrasto e il ritorno del minore nello Stato di provenienza.

Spesso è incentivato il ricorso alla mediazione familiare presso strutture specializzate.

 

La fase giudiziaria in Spagna, Italia, Ucraina o Albania.

 Se il genitore sottrattore non rimpatria volontariamente il minore, la fase successiva è l’attivazione della procedura giudiziaria in Spagna, Italia, Ucraina o Albania per ottenere l’ordine di ritorno. In quel caso, pur se con la continua collaborazione delle Autorità consolari dello Stato di provenienza, sarà lo Studio a eseguire le attività necessarie.

 

Lo Studio presta la massima e dovuta attenzione a questi casi. Per ogni informazione e disponibile tramite i contatti elencati nell'apposita pagina. Qualora occorra, lo Studio è disponibile per la consulenza ed attività legale di tutti gli adempimenti sopra illustrati.

 

Recupero figli minori contesi, sottratti e trattenuti illecitamente in Spagna, Italia, Ucraina o Albania:

Convenzione dell'Aja del 1980.

Con l’espressione “sottrazione internazionale di minori” si indica la situazione in cui un minore viene illecitamente condotto all’estero da chi non esercita la potestà esclusiva (esempio della madre contro la volontà del padre), senza alcuna autorizzazione ovvero, non viene ricondotto volutamente nel Paese di residenza abituale (Europa Unita, USA, ecc. ecc.) a seguito di un soggiorno in altro Stato.

 

Ad oggi i casi a livello mondiale di sottrazione ufficializzati in attesa di soluzione sono numerosi, circa 70000. A questi vanno sommati i casi non ufficializzati in cui un genitore preferisce non adire le opportune sedi, nella speranza di una soluzione bonaria o che rinunciano a farsi valere. La rinuncia deriva spesso dalla resa di un genitore o dal fatto che lo stesso si crea una nuova famiglia, da cui deriva altra prole e quindi il disinteresse verso i figli ottenuti con l'altra partner.  L'esperienza inerente i genitori che preferiscono il "fai da te", sono deleterie e controproducenti. Nella quasi totalità dei casi, le madri che percepiscono una debolezza dell'altro genitore, ed in questo sono molto attente, usano il tempo a proprio favore facendo inserire il minore nel tessuto sociale della Spagna, Italia, Ucraina o Albania. Noti sono i casi in cui essendo passato troppo tempo dall'arrivo del minore in Spagna, Italia, Ucraina o Albania, con conseguente apprendimento della lingua, amici e scuola, gli assistenti sociali anche di parte estera, hanno dovuto "purtroppo" ammettere che il minore risultava perfettamente inserito e sarebbe stato traumatico per lo stesso un allontanamento. In altre parole "lontano dagli occhi, lontano dal cuore".

 

La  tutela prevista per questi casi è contenuta dalla Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori. La Spagna, Italia, Ucraina o Albania sono membri di tale Convenzione, pertanto un cittadino non  potrà richiedere il rimpatrio del proprio figlio ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980, salvo che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla stessa Convenzione.

 

La domanda, ove la sottrazione sia già avvenuta, il genitore o il titolare del diritto di affido può: valutare di sporgere denuncia presso gli organi di Polizia giudiziaria competenti e rivolgersi all’ Autorità Centrale presso il Ministero della giustizia dello Stato di origine ove è avvenuta la sottrazione del minore. Se ne ricorrono i presupposti, attraverso l’Autorità Centrale, è possibile proporre un’istanza di ritorno del minore oppure un’istanza per regolamentazione del diritto di visita.

 

È possibile rivolgersi al Ministero degli Esteri dello Stato ove è avvenuta la sottrazione del minore, nel caso in cui un minore sia sottratto e condotto all’estero, qualora si renda necessaria un’assistenza di tipo consolare.

 

La denuncia anzidetta darà luogo ad un'attività di localizzazione del minore sul territorio dello Stato di permanenza da parte delle autorità locali. Cosa non sempre facile e scontata. Una volta che viene localizzato il minore, le autorità statali notificheranno al genitore sottrattore la richiesta di rimpatrio avanzata dall'altro genitore e tenteranno di giungere ad un rimpatrio volontario. Nel caso in cui il genitore si opponga al rimpatrio si instaura un giudizio innanzi al tribunale  territorialmente competente.

 

In tale giudizio, di norma, dovrebbero essere prese in considerazione soltanto le circostanze della sottrazione e l'esistenza o meno delle eccezioni all'applicazione della Convenzione. Ad esempio, che la Convenzione dell'Aja non si applica se la richiesta è avanzata quando è trascorso più di un anno dalla sottrazione (salvo rare eccezioni), oppure quando il rimpatrio del minore in Italia possa rappresentare una fonte di pericolo per il minore sia pur essenzialmente traumatico dal punto di vista psicologico.

 

Infine, alla Convenzione dell'Aja del 1980 non si ricorre soltanto per i casi di sottrazione, ma anche quando uno dei genitori nega qualsiasi contatto tra il figlio e l'altro genitore. Anche in questo caso sarà possibile chiedere il ripristino del diritto di visita ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980.

 

La richiesta di rimpatrio o del ripristino del diritto di visita ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980, non pregiudicano la possibilità di ricorrere ai rimedi interni dello Stato di origine, sia di diritto civile che di diritto penale previsti dal diritto straniero e spagnolo.

 

Nell’ottica di prevenire la sottrazione di un minore è opportuno:  informarsi sulle disposizioni in materia di affidamento e diritto di visita vigenti nello Stato detentore; far riconoscere in detto Stato l’eventuale provvedimento di affidamento del minore in proprio favore ottenuto in Italia, Ucraina o Albania, ecc. (o nel Paese di residenza), ovvero avviare direttamente analoga procedura; far sottoscrivere dall’altro genitore un impegno di rientro alla data stabilita; chiedere al giudice competente di vietare l’espatrio del minore e/o dell’altro genitore senza il consenso dell’altro; non concedere l’assenso al rilascio del passaporto del minore ovvero revocare l’assenso a suo tempo rilasciato.

 

Solo con un ricorso mirato e presentato tempestivamente avanti le Autorità dello Stato di prelievo potrà portare a risultati tangibili. Lo Studio segue la linea di una azione a tenaglia: da una parte l’attività diplomatica e dall’altra. Sarebbe un errore imperdonabile concedere alla persona sottraente il minore la possibilità di tutelarsi nello Stato ricevente con una sentenza locale a sé favorevole. In quel caso, le forze di polizia locali sarebbero impossibilitate ad intervenire, poiché, mai andrebbero conto le loro Autorità giudiziarie! 

Conclusioni sulla sottrazione internazionale di minori in Spagna, Italia, Ucraina o Albania e la competenza del rispettivo tribunale dello Stato di permanenza del minore.

Riassumendo quanto sopra, il diritto del ricorrente straniero contro una cittadina in Spagna, Italia, Ucraina o Albania di adire un tribunale locale con una richiesta di privazione della potestà genitoriale di uno dei genitori, dipende dal fatto che quest'ultimo abbia un luogo di residenza permanente sul territorio. Pertanto l'attore dovrà dare prove necessarie, che confermeranno il fatto che il convenuto ha un luogo di residenza permanente nello Stato ricevente. In tal caso, uno straniero, potrà rivolgerti al tribunale locale secondo le regole del codice di procedura civile dello Stato ricevente, ovvero nell'ultimo luogo di residenza registrato noto dell'imputata/convenuta in detto Stato, ma allo stesso tempo sarà necessario fornire prove che confermeranno che l'imputato era effettivamente registrato presso indirizzo specificato nella domanda di privazione della potestà genitoriale.

 

​Troppo spesso i genitori disperati sono propensi al fai da te, trovandosi in pratica sempre, all’esito delle loro azioni istintive, scoordinate e controproducenti in condizioni disperate ed irrimediabilmente compromesse. Non c'è peggior errore che salire in fretta e furia sul primo aereo disponibile per giungere in Spagna, Italia, Ucraina o Albania. Capita di frequente persone che non conoscono la Spagna, Italia, Ucraina o Albania, né la lingua, si avventurano credendo di poter fare l’impossibile e portare con sé il minore conteso. Una donna che si vede piombare improvvisamente in Spagna, Italia, Ucraina o Albania l'ex, ha già idea del perché della visita e, quindi, chiede immediatamente l'intervento della polizia locale, spesso adducendo in maniera calunniosa di essere stata maltrattata se non addirittura aver subito violenza, di contro il malcapitato non ha mezzi né per spiegarsi, né per difendersi.

 

  Per riassumere: lo Studio in merito a quanto esposto sul punto della sottrazione internazionale di minori in Spagna, Italia, Ucraina o Albania portati o trattenuti fraudolentemente all'estero, ha un’ampia conoscenza della legge di riferimento in detti Stati è abilitato ad esercitare tutti i diritti degli assistiti avanti tutti i tribunali e le corti. Lo Studio all’occorrenza può assistere in Giudizio e presentare istanze, ricorsi, produrre documenti e visure, validare registri, registrare soggetti singoli, sodalizi e domande.

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