Il regime fiscale e diritto tributario in Spagna,
la convenzione contro le doppie imposizioni tra la Spagna e l’Italia.
La pressione fiscale in Spagna è certamente più conveniente rispetto all’Italia. Per essere soggetti a tassazione, occorre avere la residenza fiscale in Spagna. Sono considerati residenti fiscali in Spagna coloro che esercitano una professione o percepiscono un reddito in Spagna.
Il sistema fiscale della Spagna.
La Spagna ha un sistema fiscale tipo federale. Il sistema fiscale spagnolo garantisce autonomia alle varie comunità.
In Spagna, una percentuale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è ceduta alle comunità autonome regionali.
In Spagna le aliquote relative all’imposta sul reddito delle persone fisiche sono modificate dai governi regionali e la suddivisione è in scaglioni di imposta.
Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpf) in Spagna.
L’imposta sul reddito delle persone fisiche, in Spagna (Irpf), è per i soggetti residenti.
Sui soggetti non residenti, in Spagna, fiscalmente c'è l’imposta sul reddito dei non residenti, che si applica sul reddito prodotto in Spagna.
Per essere fiscalmente residenti, occorre risiedere in Spagna, al pari della normativa italiana, per più di 183 giorni, durante l’anno ovvero, aver stabilito in Spagna il centro dei propri interessi economici o la propria attività.
Il reddito soggetto all’imposta sul reddito delle persone fisiche comprende le entrate di vario genere, da retribuzione, i redditi d’impresa, da attività professionale, dividendi, interessi e plusvalenze.
I soggetti non residenti in Spagna, sono tassati al 24%, sui redditi introitati nel territorio spagnolo o provenienti da fonti spagnole e con aliquota del 19%, le plusvalenze, i proventi di investimento finanziario derivanti da attività spagnole. L’ aliquota è del 19%, ai soggetti non residenti, che risiedono in uno Stato membro dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE).
Il regime fiscale speciale introdotto in Spagna nel 2005, per i non residenti.
Il regime fiscale speciale è stato introdotto in Spagna dal 2005, per attrarre lavoratori stranieri. Questo regime consente in Spagna, per motivi lavorativi, di essere tassati al pari dei non residenti, con un’aliquota fissa del 24%, sui redditi da lavoro dipendente in Spagna fino a € 600.000 all'anno, per sei anni.
Requisiti per accedere al regime in parola sono, di non essere stati residenti fiscali in Spagna nei dieci anni precedenti il trasferimento, di trasferirsi in Spagna in seguito a un contratto di lavoro con una società spagnola o per assumere il ruolo di amministratore in una società spagnola, la condizione è di non possederne più del 25% del capitale. inoltre, di non percepire redditi attraverso una stabile organizzazione situata in Spagna.
Redditi in Spagna e pagamento delle tasse in Italia.
Per i residenti fiscali in Italia che percepiscono redditi in Spagna, la convenzione contro le doppie imposizioni tra i due paesi prevede che, il reddito da lavoro dipendente è tassato nel Paese in cui l’attività lavorativa è effettivamente svolta. Il medesimo reddito deve essere dichiarato anche in Italia.
Per evitare la doppia imposizione, l’Italia riconosce un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo. Questo credito non può eccedere la quota di imposta italiana relativa al reddito estero.
Apertura di una società in Spagna. Imposta sul reddito delle società spagnole (Is).
Le società residenti in Spagna sono soggette all’imposta sui redditi societari (IS). Le società residenti nelle comunità di Navarra e Paesi Baschi hanno regimi fiscali speciali di vantaggio.
Aliquote applicate alle società residenti in Spagna.
L’aliquota dell’imposta sulle società residenti è pari al 25%, per: le le società per azioni in Spagna; Società a responsabilità limitata in Spagna; Holding in Spagna; Gruppi di interesse economico in Spagna; Fondazioni, le associazioni, le cooperative e le società di persone in Spagna; Il raggruppamento temporaneo di società in Spagna; Le società di capitale di rischio in Spagna;
Fondi d’investimento in Spagna; Fondi pensione, per la regolamentazione o la conversione dei mutui ipotecari, per la conversione in titoli delle attività in Spagna; fondi di investimento garantiti in Spagna.
Aliquote applicate alle società non residenti in Spagna.
L’ aliquota applicata alle società non residenti in Spagna è del 19%. Per i non residenti dell’area dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo è del 24%.
L’Imposta sul valore aggiunto in Spagna.
L’Imposta sul valore aggiunto in Spagna è applicata alla fornitura di merci e servizi è del 21%. L’aliquota del 10% si applica a taluni beni e servizi, come l’acquisto di una proprietà di nuova costruzione, strutture ricettive, attività di intrattenimento e sport. L’aliquota del 4% per i beni di prima necessità, come i farmaci.
Imposta sugli immobili in Spagna.
L’imposta sugli immobili è dovuta dalle persone fisiche e giuridiche proprietarie di immobili.
Convenzione contro le doppie imposizioni della Spagna con l’Italia.
La Spagna ha sottoscritto con l'Italia la Convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Roma l’8 settembre 1977 e ratificata con Legge n. 663 del 29 settembre 1980.
La Giustizia Tributaria in Spagna, consulenza e assistenza nel ricorso tributario in Spagna.
Iter procedurale del ricorso tributario in Spagna.
In Spagna il contribuente può ricorrere avverso un tributo mediante un reclamo economico amministrativo avanti al tribunale economico amministrativo della Spagna.
Il diritto tributario in Spagna.
Il concetto di giustizia tributaria in Spagna trova il suo fondamento nei principi dettami dalla Costituzione spagnola, che enuncia i seguenti principi: tutti devono contribuire al mantenimento della spesa pubblica in base alla propria capacità; la spesa pubblica deve rispondere a criteri di efficienza ed economicità; i benefici personali o patrimoniali di natura pubblica sono in ossequio della legge.
In breve, lo Stato quantifica il fabbisogno, lo ripartisce e riscuote.
Il contribuente, come in ogni Stato di diritto, qualora riscontra che una tassa o contributo in Spagna è pretesa in maniera ingiusta, può avanzare un ricorso tributario in Spagna.
Il termine per la presentazione di un ricorso avverso una richiesta di pagamento di natura tributaria in Spagna è di 30 giorni, dal ricevimento della richiesta ufficiale di pagamento.
L’Autorità giudiziaria competente per materia è il tribunale economico amministrativo della Spagna.
In Spagna sono impugnabili tramite reclamo tutti atti impositivi di tributi e sanzioni, compresi gli atti non definitivi e di mero accertamento. Il ricorso in Spagna si propone attraverso il procedimento economico amministrativo ordinario di revisione degli atti tributari spagnoli.
Il processo tributario in Spagna può essere cartolare/abbreviato o ordinario di merito. Il reclamo si presenta avanti l’organo emettitore della richiesta di pagamento/ingiunzione.
L’amministrazione tributaria Spagnola, entro un mese dal reclamo, in autotutela, può annullare parzialmente o in toto l’atto impugnato. Nel caso in cui l’amministrazione tributaria di Spagna decide di confermare la propria statuizione originale, trasmette al tribunale economico amministrativo della Spagna il procedimento.
La normativa di riferimento è la legge spagnola 58 del 2003, novellata dalla llegge 39 del 2015.